Statuto

STATUTO DELL’ENTE DI GESTIONE PROVVISORIA DEL PARCO NATURALE REGIONALE “ISOLA DI SANT’ANDREA E LITORALE DI PUNTA PIZZO”

TITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 – Denominazione, Enti partecipanti, sede e logo.

  1. In applicazione dell’art.16 della Legge Regionale 10 luglio 2006, n. 20 istitutiva del Parco Naturale Regionale ” Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo”, con atto Commissario Straordinario n.97 del 14 maggio 2012, è costituito l’Ente per la gestione provvisoria dotata di personalità giuridica denominato: “Ente di Gestione Provvisoria del Parco Naturale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo” interamente partecipata dal Comune di Gallipoli.
  2. L`Ente ha sede nel Comune di Gallipoli.
  3. Il Consiglio Direttivo può deliberare di dislocare sul territorio del Parco una o più sedi operative secondarie in rapporto alle esigenze di servizio.
  4. Ai sensi dell`art. 2, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, l’Autorità ha l’esercizio esclusivo del diritto all’uso del nome e del Logo del Parco
  5. All’Autorità di cui al precedente comma 1 si applicano, in quanto compatibili. le disposizioni di cui Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 -Scopo, finalità e funzioni deII’ Ente.

  1. L’Ente Parco ha lo scopo di gestire, in via provvisoria, il Parco Naturale Regionale ” Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo ” sino all’effettiva costituzione dell’Ente di gestione delle Aree Protette della Provincia di Lecce, ente strumentale di diritto pubblico istituito ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2002, perseguendo le finalità di cui alle Legge Regionale n.19/1997 ed in quelle indicate nell’art. 2 della Legge Regionale n. 20/2006.
  2. L’Ente garantisce la corretta gestione del Parco. nel rispetto dei principi di semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, in un costante rapporto di coinvolgimento e partecipazione delle comunità locali interessate e di interazione con i soggetti portatori di interessi operanti nell’area del Parco.
  3. L’Ente Parco svolge le funzioni previste dall’art. 3 della Legge Regionale n. 20/2006 e dai titoli Ill e lV della Legge Regionale n. l9/I997 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell`ambiente, di uso culturale, turistico e ricreativo, di tutela del patrimonio storico, di sviluppo delle attività agricole, agrituristiche, silvicole e delle altre attività tradizionali idonee a favorire lacrescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti in forme compatibili con l‘ambiente.

Art. 3 -Durata dell’Ente Parco

La durata dell’Ente è a tempo indeterminato e comunque sino alla costituzione Ente di gestione delle Aree Protette della Provincia di Lecce di cui all’art. 2 comma 1.

Art. 4 -Fonti di finanziamento deIl’Ente

  1. Costituiscono entrate per le spese correnti de|I’Ente:
    a) contributi ordinario del Comune di Gallipoli
    b) contributo ordinario della Regione Puglia come annualmente previsto, nonché eventuali contributi straordinari per specifici progetti approvati dalla Regione stessa;
    c) contributi dello Stato, della Unione Europea e di altre istituzioni;
    d) entrate proprie anche derivanti dalla gestione di servizi, risparmi ed economie nella gestione degli esercizi precedenti, sanzioni amministrative;
    e) contributi di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati enti pubblici a qualsiasi titolo;
    f) lasciti e donazioni.
  2. La quota ordinaria di partecipazione alle spese correnti per il Comune di Gallipoli è determinata dall’uso gratuito dei locali e delle strutture della sede comunale.
  3. Costituiscono entrate in conto capitale:
    a) contributi della Regione Puglia. dello Stato, deIl`Unione Europea;
    b) contributi mirati di Enti;
    c) mutui;
    d) proventi da gestione di beni e servizi;
    e) economie sugli investimenti regolarmente eseguiti o collaudati;
    f) contributi di Iiberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati enti pubblici;
    g) lasciti e donazioni.

TITOLO II
Ordinamento

Art. 5 · Organi dell’Ente Parco

  1. Sono organi dell‘Ente per la gestione del Parco:
    a) il Consiglio Direttivo;
    b) la Giunta esecutiva;
    c) il Presidente del Parco;
    d) il Collegio dei revisori dei conti;
    e) la Comunità del parco;
    f) il Dirigente del Parco;

Art. 6 -Composizione del Consiglio Direttivo

  1. Le funzioni del Consiglio Direttivo sono attribuite al Consiglio Comunale del Comune di Gallipoli;

Art. 7 Attribuzioni del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo dell’Ente;
  2. Con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono approvati dal Consiglio i seguenti atti fondamentali:
    a) approvazione delle proposte di modifica e integrazione del presente Statuto, approvato ai sensi del comma I del successivo art. 24;
    b) adozione della proposta del Piano Territoriale del Parco e del Piano Pluriennale economico e sociale, nonché del Regolamento del Parco, da sottoporre all’approvazione definitiva da parte del Consiglio Regionale ai sensi degli articoli 20. 2l e 22 della L.R. n. l9/I997;
    c) approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo di ciascun esercizio annuale;
    d) approvazione del logo del Parco.
  3. Con il voto favorevole della maggioranza relativa dei presenti, sono approvati dal Consiglio Direttivo i seguenti atti:
    a) approvazione della partecipazione dell’Ente Parco in altri enti e/o associazioni operanti in settori di attività attinenti alle proprie finalità;
    b) approvazione di convenzioni, accordi di programma o eventuali altre forme dì cooperazione previste dalla legge, con soggetti pubblici e/o privati operanti nell’ambito del Parco; c) approvazione delle proposte di acquisto e vendita di immobili, relative permute, concessioni che non siano stati previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Direttivo o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell’ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta esecutiva e del Dirigente.

Art. 8 -Funzionamento del Consiglio Direttivo

  1. Per il funzionamento del Consiglio Direttivo valgono le norme vigenti per il funzionamento del Consiglio Comunale di Gallipoli.

Art. 9 -Composizione della Giunta esecutiva

  1. Le funzioni della Giunta esecutiva sono attribuite alla Giunta Comunale del Comune di Gallipoli;

Art. 10 -Attribuzioni della Giunta esecutiva

1 La Giunta esecutiva attua gli indirizzi generali del Consiglio Direttivo, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti della stessa, provvede a quanto occorre per l’amminìstrazione deII‘Ente e per il conseguimento delle sue finalità.

  1. Spettano alla Giunta tutti i compiti non espressamente attributi ad altri organi dell`Ente.
  2. Sono. in particolare, di competenza della Giunta:
    a) la predisposizione della proposta del Piano Territoriale e del Piano pluriennale economico e sociale;
    b) la proposta del Regolamento del Parco e la proposta del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo di ciascun esercizio;
    c) la definizione dell’ordinamento degli uffici del Parco, anche mediante l’emanazione di un apposito Regolamento di Organizzazione, ivi compresa l‘approvazione della disciplina della dotazione organica dell’Ente e le relative variazioni;
  3. Tutte Ie deliberazioni della Giunta esecutiva concernenti I’assunzione di finanziamenti a breve, medio o lungo termine, i contratti e gli altri atti vincolanti il bilancio devono

Art. 11 -Funzionamento della Giunta esecutiva

  1. Per il funzionamento della Giunta Esecutiva valgono le norme vigenti per il funzionamento della Giunta Comunale di Gallipoli.

Art. 12 -Presidente

  1. Le funzioni di Presidente del Parco sono svolte dal Sindaco del Comune di Gallipoli.
  2. Il Presidente del Parco:
    b) nomina il Dirigente del Parco;
    c) nomina la Consulta del Parco di cui al successivo art. 20;
    d) vigila sull’operato del Dirigente e impartisce le direttive per assicurare il buon funzionamento dell`Ente;
    e) vigila sull’attuazione delle deliberazioni della Giunta Esecutiva;

Art. 13 — Collegio dei Revisori dei Conti

  1. Le funzione del Collegio dei Revisori dei Conti, sono svolte dai Revisori dei Conti del Comune di Gallipoli.
  2. Le competenze del Collegio dei Revisori dei Conti, il funzionamento ed i compensi spettanti sono disciplinati dagli articoli 234 e seguenti del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabili.

Art. 14 — Comunità del Parco

l. La Comunità del Parco è composta dal Presidente del Parco e dal Presidente della Provincia o suo delegato.

  1. La Comunità è organo consultivo e propositivo dell‘Ente. ll suo parere è obbligatorio su:
    a. regolamento del Parco;
    b. piano del Parco;
    c. bilancio e conto consuntivo;
    d. altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo.
  2. La Comunità elabora e approva. previo parere vincolante del Consiglio direttivo, il piano pluriennale economico e sociale e vigila sulla sua attuazione.
  3. La Comunità adotta un proprio regolamento di funzionamento

Art. 15 — Dirigente dell’Ufficio del Parco -Attribuzioni e competenze

  1. Al Dirigente dell’Ufficio del Parco compete la responsabilità gestionale dell’Ente.
  2. ln particolare, il Dirigente:
    a) Rilascia il parere di regolarità tecnica reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs N. 267/2000;
    b) assicura l’esecuzione dei piani attuativi di settore predisposti dall’Ente: c) esegue le deliberazioni della Giunta esecutiva: d) formula proposte alla Giunta esecutiva nelle materie di cui all’articolo 10; e) predispone lo schema di Piani e Programmi, nonché del bilancio pluriennale. del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo; f) propone alla Giunta esecutiva i provvedimenti di sua competenza volti a migliorare l’efficienza e la funzionalità dell’Ente di gestione del Parco.
    g) rilascia, previa istruttoria tecnica, i pareri obbligatori, le autorizzazioni ed i nulla-osta di competenza dell’Ente Parco previsti da norme di legge di regolamento. la eventuale nomina di commissioni tecnico-consultive, il conferimento di incarichi professionali e la determinazione dei relativi compensi;
    h) la definizione dei contenuti dei contratti, dei capitolati e delle concessioni fino ad un importo massimo stabilito nel bilancio di previsione.
  3. ll Dirigente non può esercitare nessun altro impiego, né può accettare incarichi, anche temporanei di carattere professionale estranei all’Ente senza autorizzazione della Giunta esecutiva.
  4. Spetta, inoltre, al Dirigente:
    a) dirigere il personale dell’Ente;
    b) adottare, nell’ambito delle direttive impartite dal Presidente del Parco, i provvedimenti per il miglioramento dell’efficienza e della funzionalità dei servizi dell’Ente e per il loro organico sviluppo; c) presiedere alle gare ad evidenza pubblica; d) stipulare i contratti; e) provvedere agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del|’Ente nei casi ed entro i limiti previsti da|l’apposito regolamento; f) controfirmare gli ordinativi di incasso e di pagamento; g) provvedere alla formazione della corrispondenza e di tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente; h) Al Dirigente dell’Ufficio del Parco non è dovuto alcun emolumento aggiuntivo a quello ricevuto in qualità di Dirigente del Comune di Gallipoli; Al Dirigente competono le funzioni di cui all’art. 97, commi 2 e 4 lett. a e b del D.lgs. 267/2000 in quanto applicabili.

Art. 16 -Nomina del Dirigente dell’Ufficio del Parco

  1. Il Dirigente dell’Ufficio del Parco è nominato dal Presidente del Parco tra i dirigenti del Comune di Gallipoli;.

TITOLO III
Organizzazione

Art. 17 -Uffici e personale

  1. L‘Ente Parco è dotato di propri uffici tecnici e amministrativi, la cui articolazione è disciplinata da apposito regolamento organico.
  2. L‘Ente Parco può inoltre avvalersi di personale comandato o incaricato presso ì propri uffici dal Comune di Gallipoli, della Provincia e da altri enti della Pubblica Amministrazione Locale.

Art. 18 -Adempimenti preliminari al Bilancio di previsione

  1. All’Ente Parco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.lgs. n. 267/2000 in materia di documentazione ed adempimenti contabili.

TITOLO IV
Partecipazione

Art. 19 -Partecipazione di Enti e Associazioni

  1. Gli organi di gestione del Parco assicurano la più ampia informazione e pubblicità sui programmi e sulle attività istituzionali del Parco.
  2. La Giunta esecutiva, nei limiti delle proprie competenze, può stabilire forme di collaborazione con associazioni ambientaliste e di volontariato per la realizzazione di singole iniziative di difesa, gestione e sviluppo del Parco, con particolare riferimento alla gestione delle aree naturali e ricreative ed alle attività di informazione ed educazione ambientale, nonché di vigilanza.

Art. 20 -Consulta del Parco

  1. La Consulta del Parco è composta da:
    a) quattro rappresentanti delle associazioni ambientaliste operanti sul territorio;
    b) quattro rappresentanti degli operatori economici presenti sul territorio (uno per il settore turistico, uno per il settore agricolo, uno per il settore dell’artigianato e del commercio; uno per il settore della pesca);
    c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali più rappresentative in ambito provinciale;
    d) un rappresentante della Pro Loco o dell’A.P.T. (azienda promozione turistica) preferibilmente in alternanza ;
    e) un rappresentante dei Centri di Educazione Ambientale esistente nell’area;
    i) due rappresentanti del mondo della ricerca e dell’istruzione, scelti tra esponenti dell’Università, di enti di ricerca e degli Istituti presenti sul territorio;
  2. La rappresentanza all’interno della Consulta fra i vari soggetti individuati dalla legge è paritetica;
  3. ll Presidente del Parco provvede alla nomina della Consulta sulla base delle segnalazioni pervenute dai soggetti interessati, come individuati al comma 1.
  4. La Consulta ha funzioni propositive e consultive.
  5. ll Presidente del Parco provvede altresì alla prima convocazione annuale che deve avvenire entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, nonché alla convocazione della medesima per l’acquisizione del parere obbligatorio sul Piano Pluriennale Economico ed ogni qual volta lo richieda, per iscritto, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo o della Giunta esecutiva per un parere sugli atti di programmazione e di indirizzo del Parco.
  6. ll Presidente del Parco convoca inoltre la Consulta per la discussione in ordine aiseguenti aspetti:
    a) proposte di modifica o integrazione dello Statuto;
    b) redazione e modifiche del Regolamento del Parco;
    c) predisposizione degli atti di pianificazione;
    d) stipulazione di convenzioni, accordi di programma e altre forme di cooperazione con soggetti pubblici o privati operanti nel territorio del Parco;
    e) attività di educazione ambientale;
    f) attività culturali e promozionali;
    g) attività di studio e ricerca.
  7. La Consulta può adottare un proprio Regolamento interno di funzionamento.
  8. Oltre ai casi di cui ai commi 3 e 4, la Consulta può essere convocata qualora ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri, per la discussione in ordine a questioni da porre all`attenzione del Consiglio Direttivo.
  9. I membri della Consulta durano in carica per un periodo di tempo pari al mandato del Sindaco – Presidente del Parco;

TITOLO V
Disposizioni finali

Art. 21 – Pubblicità degli atti

  1. Gli atti deliberativi della Giunta esecutiva e del Consiglio Direttivo sono trasmessi, all’AIbo Pretorio del Comune di Gallipoli che provvederà alla pubblicazione nei modi di legge.
  2. Dopo l’approvazione, il presente Statuto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Art. 22-Devoluzione del patrimonio

  1. Alla cessazione o in caso di scioglimento dell`Ente, il suo patrimonio verrà devoluto al Comune di Gallipoli.

Art. 23 — Disposizioni transitorie e finali

  1. ll presente Statuto viene approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Gallipoli.
  2. Per la dettagliata organizzazione dell`attività dell’Ente, la Giunta può emanare un apposito Regolamento di Organizzazione.
  3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le norme regolamentari e legislative vigenti in materia con particolare riferimento al D.|gs n. 267/2000, alla Legge n. 394/1991 ed alla L.R. n. 19/1997 e loro successive modifiche e integrazioni.